(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del
                         18 settembre 2002)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  125  della  Costituzione,  cosi'  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    Vista  la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 recepimento della
legge  11  febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 888 del 5 agosto
2002 concernente «Testo unico dei regolamenti regionali in materia di
gestione  faunistico  venatoria  in  attuazione della legge regionale
12 gennaio 1994, n. 3», acquisiti i pareri del comitato tecnico della
Programmazione  di  cui  all'Art.  26, comma 3, della legge regionale
17 marzo  2000,  n.  26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41,
comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Commissione esaminatrice
    1.  Le  province  nominano,  ai  sensi  dell'Art.  29 della legge
regionale  12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e  per  il  prelievo  venatorio»), la commissione per il rilascio del
certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.
    2.  La  commissione ha sede presso il capoluogo della provincia e
rimane in carica per quattro anni.
    3.   I   componenti   la  commissione,  fatta  eccezione  per  il
presidente, possono essere riconfermati una sola volta.
    4.  In  caso di impossibilita' a partecipare alla commissione, il
membro  titolare deve dare tempestiva comunicazione al segretario, in
modo da consentirne la sostituzione.
    5.  In  caso di assenza ingiustificata i membri della commissione
decadono e vengono sostituiti.
    6.  In  caso  di  dimissioni  o  di  decadenza di un membro della
commissione, la provincia provvede entro trenta giorni alla nomina di
un nuovo commissario.
    7.  Ai  componenti  la  commissione  e' corrisposto un gettone di
presenza pari a Euro 55 per ogni seduta.